FIGURE PRINCIPALI | DOCUMENTAZIONE | PSC | POS | PIMUS | ETC | CORSI SICUREZZA | SCHEMA SANZIONATORIO | ELENCO CODICI ATECO | FORMATORE PER LA SICUREZZA

Il testo Unico della Sicurezza sui luoghi di lavoro è il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e il D.L. n. 106 del 2006 e ss.mm.ii.

Il d.lgs. 81/2008 è un provvedimento normativo che è stato emanato al fine di riordinare e di coordinare, all’interno di un unico testo, tutte le norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.
Tra i tanti risvolti di particolare rilevanza di questo provvedimento, rammentiamo innanzitutto come il decreto stabilisca il modo in cui debbano essere obbligatoriamente effettuate una serie di azioni preventive, come la valutazione dei rischi in azienda e, conseguentemente, debbano essere adottati una serie di interventi per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Per quanto invece riguarda i destinatari, si noti come l’importanza del d.lgs. 81/2008 sia confermato dal fatto che tale provvedimento è applicato a tutte le aziende, private e pubbliche, di qualsiasi settore di attività, e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti che possono essere equiparati ad essi.

Sulla base di quanto sopra anticipato, il datore di lavoro dovrà procedere ad effettuare una valutazione dei rischi presenti in azienda, adottare le misure di prevenzione e di protezione che possano eliminare o contenere i rischi, ma anche di assicurarsi che ogni lavoro sia adeguatamente formato e informato.

Particolare importanza è attribuita anche al ruolo del responsabile di servizio prevenzione e protezione (RSPP), da individuarsi tra le figure interne all’azienda, o in un consulente esterno.

Di seguito sono riportate le principali figure coinvolte dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:

 

DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro è quel soggetto che secondo il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, si deve intendere il soggetto che a seconda dell’organizzazione aziendale che dirige, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

 

MEDICO COMPETENTE

Il medico competente in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08, è solitamente un libero professionista o dipendente di struttura sanitaria, che ha conseguito una specializzazione in medicina del lavoro oppure in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, che deve risultare iscritto ad un elenco nazionale dei medici competenti, reperibile da ogni datore di lavoro sul sito del ministero ed iscritto all'ordine dei medici nazionale.
In primo luogo dopo aver visionato la valutazione dei rischi, ed aver effettuato il sopralluogo nei luoghi di lavoro, il medico competente deve programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso l'esecuzione della visita medica preventiva e periodica dei lavoratori, con relativa redazione della documentazione sanitaria, cioè di una cartella sanitaria di rischio, al fine di escludere la possibilità di inabilità alle mansioni lavorative dello stesso.
Nell'ambito della sorveglianza sanitaria il medico competente ha alcuni altri obblighi disciplinati dall'art. 25 del D.Lgs 81/08.
Pertanto il medico competente:

Le visite mediche inerenti la sicurezza sul lavoro previste dal ministero della salute possono essere:

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea, di cui vanno precisati i limiti temporali di validità;
d) inidoneità permanente.

 

ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, una figura complementare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e centrale soprattutto nelle aziende di medie e grandi dimensioni.
La sua funzione è appunto quella di supportare e assistere in vario modo l’attività del responsabile SPP, allo scopo di garantire la sicurezza nella sede dell’impresa, dell’ente o dell’organizzazione. Per la sua importanza, l’ASPP deve essere formato mediante corsi specifici e ottemperare a una precisa serie di c
ompiti e mansioni.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Questa figura aziendale è obbligatori in tutte le aziende, ma in base alle dimensioni delle stesse cambia la modalità di nomina del rappresentante.
Le regole attuali stabiliscono che nelle aziende o unità produttive con un massimo di 15 dipendenti il RLS è solitamente eletto dai lavoratori tra di loro.
Invece nelle aziende o unità produttive che contano più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato sempre dai lavoratori, ma all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il numero dei rappresentanti non è predeterminato per legge, al contrario sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
Per quanto riguarda la modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale il D.Lgs. 81/2008 sancisce che se non c’è una decisione in occasione della contrattazione collettiva, l’elezione è fissata lo stesso giorno in cui avviene la giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro all’interno della settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro.

I principali compiti svolti dal RLS sono:

Altra figura di particolare importanza all’interno delle rappresentanze dei lavoratori è il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST). Questo, esercita le stesse funzioni e i compiti del RLS all’interno di tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non è presente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Le modalità di elezione sono differenti rispetto a quelle del RLS, in quanto sono stabilite dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali, o di categoria, e dalle associazioni più importanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Infine esiste anche il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo (RLSP).
In base all’art.49 del Testo Unico in esame i RLSP appartengono a quelle realtà aziendali che si creano quando una serie di aziende o cantieri si trovano ad operare nello stesso contesto.
Possono costituire siti produttivi:

 

LAVORATORE

Art. 2 - Definizioni

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 81/208 si intende per:

DIRIGENTE

La definizione di Dirigente per la Sicurezza ci viene fornita dal D.Lgs 81/08 che lo descrive come:
"persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa"
In pratica è una figura dotata di autonomia decisionale che mette in atto tutte le disposizioni commissionategli dal Datore di lavoro, in virtù dei compiti e delle autorità che gli sono state delegate, nell'ottica di vigilare sulla sicurezza in azienda e sull'integrità dei lavoratori ivi occupati.
Specifichiamo che il termine "Dirigente" per quanto riguarda la Sicurezza sul lavoro non indica una vera e propria qualifica formale, ma una "funzione", infatti, in maniera analoga al preposto, viene considerato Dirigente ai fini della sicurezza anche l'individuo che pur essendo sprovvisto di regolare nomina si fa carico dello svolgimento dei compiti di garante organizzativo della sicurezza del lavoro in virtù delle competenze e delle conoscenze di cui è in possesso.

PREPOSTO

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Il preposto sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione da parte dei lavoratori delle direttive ricevute dal datore di lavoro.
Il preposto opera, pertanto, in “prima linea” e nel contesto operativo in cui possono determinarsi problemi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Tuttavia, non spetta al preposto adottare misure di prevenzione, ma deve far applicare quelle disposte da altri (datore di lavoro e dirigenti) e la sua responsabilità è circoscritta dagli effettivi poteri a lui spettanti, indipendentemente da indicazioni normative più ampie o dai compiti assegnati.

Nella pratica, i capi-squadra, i capi-reparto, i capi-officina, i capi-sala, ecc… vanno inquadrati nella figura del PREPOSTO DI FATTO poiché rientra nei loro compiti sorvegliare il lavoro dei componenti della quadra/reparto/officina/sala, etc.., in quanto gli è stato attribuito il potere gerarchico richiesto, indipendentemente dal conferimento formalizzato per iscritto (si veda a tal proposito l’art. 299 del D.lgs 81/08 “esercizio di fatto di poteri direttivi” che sancisce che gli obblighi di datori di lavoro, dirigenti e preposti gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri spettanti a tali figure).
Pertanto, potrebbero essere considerati preposti anche persone non investite di incarichi formali, come ad esempio: soci di società, lavoratori più esperti, lavoratori più anziani, ecc…
Il preposto è una figura chiave nella gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori in quanto deve svolgere la vigilanza sull’aspetto operativo.
Non è necessario nessun atto formale di nomina da parte del Datore di Lavoro, infatti la figura del preposto è individuabile sulla base dei compiti concretamente svolti dal lavoratore.

 

ADDETTO PRIMO SOCCORSO

Prima di entrare nel dettaglio della normativa è sempre utile ricordare la significativa differenza che esiste tra “Primo Soccorso” e “Pronto Soccorso”; mentre quest’ultimo infatti corrisponde all’insieme delle tecniche mediche, chirurgiche e farmaceutiche messe in atto da personale medico qualificato; il primo si può invece definire come «l’insieme degli atti che personale non medico può mettere in atto in attesa dell’arrivo di personale più qualificato». La distinzione è fondamentale quindi sia in termini di formazione degli addetti che delle conseguenti responsabilità derivanti dalla nomina e dall’operato.

La nomina e la scelta degli addetti destinati a comporre la squadra di Primo Soccorso aziendale è sempre in carico al Datore di lavoro, che nel farlo deve tenere conto della natura dell’azienda, quindi delle attività svolte, e delle dimensioni della stessa. Non esiste quindi un numero minimo, o proporzionale al numero dei dipendenti, dei membri che devono far parte della squadra, ma sarà il datore di lavoro che, sentito il parere del Medico Competente ove presente, valuterà in base alle dimensioni ai rischi presenti ed a eventuali sedi disaccate, il numero adeguato di soccorritori da nominare.
Un altro aspetto da tenere presente in fase di assegnazione dei compiti, da parte del Datore di Lavoro, è che la nomina non è rifiutabile né da diritto a maggiorazioni in termini di retribuzione o agevolazioni sull’orario di lavoro. La nomina di un addetto andrebbe fatta valutandone con attenzione i requisiti fisici ed emotivi, ed eventualmente saggiandone la disponibilità, onde evitare in caso di effettiva necessità o emergenza, di dover fare affidamento su soggetti poco motivati o non adeguati.

 

ADDETTO ANTINCENDIO E ALL'EMERGENZE

L’addetto antincendio è, secondo gli articoli 18 e 43 del Decreto legislativo 81/2008, il lavoratore che ha avuto il compito di mettere in pratica le attività di prevenzione degli incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro, in caso di emergenza e di salvataggio degli altri lavoratori, in coordinamento con i responsabili di primo soccorso. 
Il responsabile, sia della nomina sia della formazione dell’addetto antincendio, è il Datore di Lavoro. Tra gli adempimenti del datore di lavoro, in merito alla sicurezza antincendio, previsti dall’art. 18 del Decreto 81/08, troviamo:

I compiti specifici dell’addetto antincendio sono quelli di

Data l’importanza di questa figura, la legislatura ha previsto precise norme, relativamente alla sua formazione in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, l’art. 18 del D.LGs. 81/08 e l’Allegato VII del D.M. 10/1998, specificano che la formazione sia strutturata in base al rischio di incendio presente nell’impresa, sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista pratico.

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Il coordinatore della sicurezza è una delle figure più importanti, spesso indispensabile ed obbligatorio, che deve essere nominato prima dell'esecuzione dei lavori. In particolar modo lo stesso va sempre nominato in fase di progettazione (CSP) ed il suo compito è: Prima dell'esecuzione dei lavori, in presenza di due o più imprese (anche non contemporanee) o in presenza di particolari rischi, dovrà essere nominato il Coordinatore in fase di esecuizione (CSE); il suo compito è: PS: a tal proposito va precisato che il CSP redige il PSC durante la progettazione; mentre il CSE verifica l'integrità del PSC prima dell'inizio effettivo dei lavori, che spesso si verifica anni dopo, considerando i cambiamenti dell'ambiente circostante o dei materiali da utilizzare.

 

 

IL RESPONSABILE DEI LAVORI

Tale figura spesso coincide con il committente, se non identificabile come persona giuridica.

Qualora il Committente non intenda farsi carico delle responsabilità civili e penali a cui è sottoposta la figura del Responsaile dei Lavori, lo stesso può nominare un tecnico di sua fiducia che sia debitamente qualificato.

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è una delle figure chiavi a cui il testo unico della sicurezza fa riferimento.

Tale figura è spesso coincidente, almeno nelle piccole e medie imprese, con quella del Datore di Lavoro (DL).

Alcuni dei documenti più importanti che lo stesso redige sono:

 

 

LE FIGURE DI PAV, PEI, PES, URI, RI, URL E PL NEI LAVORI ELETTRICI: NOMINA REQUISITI E FORMAZIONE

Il D.Lgs. 81/08 stabilisce che per svolgere i vari tipi di lavori elettrici occorre un personale qualificato e informato sui pericoli derivanti dal rischio elettrico.
Lo stesso dev'essere in possesso di tutti i requisiti per svolgere mansioni sotto tensione.La normativa CEI 11-27, in accordo con quanto indicato nel testo unico della sicurezza, ha stabilito che, a seconda del loro grado di competenza, a queste figure professionali vengano attributite le qualifiche di PES, PAV e PEI. Quali sono i lavori elettrici? Bisogna innanzitutto definire le 3 diverse categorie di lavoro elettrico, e sono divise nel seguente modo:

Definizione di Pes, Pav, Pei, Uri, Ri, Url, Pl: chi sono e cosa fanno

Acronimo
Significato
Definizione Può svolgere
PES
Persona Esperta
persona dotata di conocenze tecnico-teoriche è in grado di analizzare e valutare i rischi derivanti dall'elettricità
lavori fuori tensione e in prossimità di tensione
PAV
Persona Avvertita
persona messa a conoscenza dei rischi elettrici da parte di una PES
lavori fuori tensione e in prossimità di tensione sotto la supervisione di una PES
PEI
Persona Idonea
persona in possesso dell'idoneità a svolgere lavori elettrici sotto tensione
tutti i lavori elettrici compresi quelli sotto tensione
URI
Unità Responsabile dell’Impianto
E’ l’Unità (intesa come gruppo di persone o funziona aziendale) designata della responsabilità complessiva dell’impianto per garantire che l’esercizio dello stesso avvenga in condizioni di sicurezza. Questo viene realizzato mediante regole ed organizzazione della struttura aziendale durante il normale esercizio dell’impianto. Il ruolo, può essere svolto dal proprietario, dall’utilizzatore o da una specifica persona designata (es, manutentore elettrico o azienda di manutenzione esterna). E’ anche possibile affidare singoli compiti ad altre persone.
L’URI pianifica e programma i lavori da eseguire. La URI, se coincide con il RI, deve essere PES.
RI
responsabile dell’impianto
Persona responsabile della sicurezza dell’impianto elettrico durante il lavoro. E’ sempre individuato da URI in occasione di lavori elettrici sull’impianto. Deve essere delegato come RI da URI solo se i compiti sono svolti da persone esterne all’azienda o al servizio a cui è assegnato il compito di URI.
A questo, competono le seguenti attività:
a) predisposizione dei piani di lavoro;
b) condivisione delle modalità di esecuzione del lavoro con l’URL;
c) ha funzione di collegamento tra la URL e/o PL e le altre funzioni impegnate nel lavoro;
d) messa in atto (eventualmente con delega scritta ad altra persona PES o PAV) delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dell’impianto prima del lavoro;
e) messa in atto dei provvedimenti necessari per evitare richiusure intempestive, apposizione di terre nei punti di sezionamento e di cartelli indicatori;
f) individuazione e contenimento della zona di lavoro;
g) mantenimento delle condizioni di sicurezza durante l’intera durata del lavoro;
h) consegna dell’impianto e dell’autorizzazione all’inizio del lavoro;
i) ricevimento dell’impianto a conclusione del lavoro per il ripristino del normale funzionamento;
l) riconsegna dell’impianto alla URI.
In sostanza, RI è la persona incaricata da URI di pianificare il lavoro coordinandosi con i soggetti incaricati della sua esecuzione.
URL
Unità Responsabile dei Lavori
Unità (o Persona ) cui è assegnato l’incarico di effettuare il lavoro elettrico previsto. La responsabilità dell’impianto rimane in capo al responsabile dell’Unità.
A lui spetta:
a) verificare preliminarmente e condividendo con RI la scelta delle modalità di esecuzione del lavoro anche mediante sopralluogo;
b) eventuale redazione del Piano di intervento;
c) individuazione del PL e degli addetti all’esecuzione del lavoro;
d) organizzazione dell’attività degli operatori;
e) verifica che siano disponibili le procedure, attrezzature, dispositivi di protezione, mezzi necessari per la corretta realizzazione dell’attività;
f) verifica la formazione e idoneità degli operatori incaricati del lavoro.

PL

Persona incaricata della conduzione del Lavoro
Persona a cui è stata assegnata la responsabilità del coordinamento operativo del lavoro; possiede un’approfondita esperienza sugli impianti elettrici. Il PL deve essere riconosciuto quale PES.
A lui spettano questi compiti:
a) recepimento dell’eventuale Piano di intervento, proponendo eventuali modifiche e/o integrazioni;
b) esecuzione dei lavori nel rispetto dei contenuti dell’eventuale Piano di intervento;
c) presa in carico dell’impianto e riconsegna alla fine dei lavori;
d) in caso di lavori fuori tensione, verifica l’assenza di tensione e, quando richiesto, dell’installazione della messa a terra e in cortocircuito sul posto di lavoro;
e) quando previste, adotta le procedure per i lavori in prossimità di parti attive;
f) verifica, sia all’inizio del lavoro che durante le fasi di esecuzione, la presenza e mantenimento delle condizioni indicate nell’eventuale Piano d’intervento;
g) assegna i compiti ai diversi operatori;
h) illustra gli obiettivi del lavoro e dei compiti, coadiuvato, se necessario, da liste di controllo;
i) vigilanza sul comportamento dei lavoratori, anche riguardo l’uso di attrezzature e DPI;
l) si interfaccia con RI e con altre figure interessate;
m) prede decisioni riguardanti l’inizio, la continuazione, l’eventuale sospensione, la ripresa, il termine dei lavori, considerando le condizioni atmosferiche.

Nomina PES e PAV
Un lavoratore dipendente di un'azienda che svolge lavori elettrici dovrà ottenere una qualifica per poter operare all'interno di essa.
L'attribuzione o designazione di PES e PAV deve avere le seguenti caratteristiche:

  1. Deve essere erogata dal Datore di Lavoro;
  2. Deve essere erogata per iscritto;
  3. Deve tenere conto dei requisiti del lavoratore;
  4. Deve essere controfirmata per accettazione;
Requisiti di PES e PAV
sono indicati dalla norma CEI 11-27 al punto 4.15.1 e sono:
  1. Istruzione: ​conoscenza di impiantistica elettrica, di normativa di sicurezza, di rischi e pericoli connessi ai lavori elettrici;
  2. Esperienza lavorativa maturata: conoscenza delle situazioni caratterizzanti una o più tipologie di lavori elettrici, siano esse ricorrenti o non ricorrenti;
  3. Caratteristiche personali: equilibrio psicofisico, attenzione, precisione e ogni altra caratteristica significativa per la professione.

L'unica differenza per l'attribuzione della qualifica di PES e PAV è il grado di padronanza di ciascuno dei requisiti di cui sopra.
Nomina PEI: attribuzione della qualifica di idoneità.
La designazione della PEI spetta al Datore di lavoro, che può attribuire questa carica a PES o PAV che vengono riconosciuti idonei.
Anche in questo caso la nomina deve essere fatta per iscritto.
Dovrà inoltre essere effettuata un'analisi approfondita, svolta
sul soggetto in questione, volta a verificare:

Formazione per PES, PAV e PEI
La normativa CEI 11-27, in armonia con quanto stabilito dal D.lgs 81/08, ha stabilito un programma di formazione volto a preparare i lavoratori elettrici allo svolgimento delle loro mansioni colmando eventuali lacune.
Il programma del corso è finalizzato all'ottenimento di determinati livelli di competenza:
A PES e PAV sarà richiesta l'acquisizione dei Livelli 1A e 1B, mentre alle PEI verrà richiesta la padronanza di tutti e 4 i livelli, nello specifico: In entrambi i casi, sarà necessario rinnovare l'attestato ricevuto tramite un corso di aggiornamento della durata di 4 ore da effettuare ogni 5 anni, anche questo svolgibile in modalità e-learning.
L'attestato erogato a termine del corso di aggiornamento sarà un requisito di cui tenere conto in sede di riesame della qualifica.

 

 

PSC (PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO):
COS'E', QUANDO E' OBBLIGATORIO E QUALI SONO I CONTENUTI SECONDO IL TESTO UNICO DELLA SICUREZZA

Il PSC (Piano di sicurezza e coordinamento) è il documento redatto in fase di progetto in cui sono analizzati tutti gli aspetti legati ai rischi e alle misure di prevenzione e protezione relative a uno specifico cantiere e che dovranno essere strettamente connesse ai Piani operativi di sicurezza (POS). Analizza le fasi di lavoro svolte in cantiere, le fasi critiche del processo di costruzione e tutte le misure da adottare per ridurre e prevenire i rischi di lavoro.

Il PSC è redatto nella fase di progettazione dell’opera o comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte per l’appalto. È parte integrante della gara d’appalto per poi essere punto di riferimento per la realizzazione del progetto.

Il PSC è costituito da una relazione tecnica con tutte le prescrizioni, correlate alla complessità dell’opera, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed una serie di tavole esplicative.

I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e del POS almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori.

Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

L’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il piano alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

Chi redige il PSC e quando è obbligatorio

Il PSC deve essere redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione; in alcuni casi particolari è redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000 euro, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Il PSC è obbligatorio quando nel cantiere sono presenti più imprese, sia nel caso di lavori pubblici che privati.

Secondo quanto previsto dall’art. 131 del vecchio Codice appalti (dlgs n. 163/2006), in regime di appalti pubblici, quando non è prevista la redazione del PSC, l’appaltatore deve redigere il PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo), integrandolo con i contenuti del POS (Piano operativo di Sicurezza).

In realtà, il nuovo Codice appalti ha abrogato in toto il dlgs n. 163/2006, senza alcuna previsione del piano sostitutivo; né il correttivo appalti introduce alcun richiamo al PSS.

Contenuti del PSC

I contenuti minimi del PSC e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti nell’allegato XV del dlgs n. 81/2008.

Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative.

Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

  1. l’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con:
    1. l’indirizzo del cantiere
    2. la descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere
    3. una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche
  2. l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l’indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l’esecuzione con l’indicazione, prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
  3. una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze
  4. le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:
    1.  all’area di cantiere
    2.  all’organizzazione del cantiere
    3. alle lavorazioni
  5. le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni
  6. le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva
  7. le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi
  8. l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi
  9. la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini‐ giorno
  10. la stima dei costi della sicurezza

Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell’impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

L’elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC.

Area di cantiere

In riferimento all’area di cantiere, il PSC contiene l’analisi degli elementi essenziali, in relazione:

Organizzazione del cantiere

In riferimento all’organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l’analisi dei seguenti elementi:

  1. le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni
  2. i servizi igienico‐assistenziali
  3. la viabilità principale di cantiere
  4. gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo
  5. gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
  6. le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
  7. la dislocazione degli impianti di cantiere
  8. la dislocazione delle zone di carico e scarico
  9. le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti
  10. le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione

Lavorazioni

In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti.

  1. al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere
  2. al rischio di seppellimento da adottare negli scavi
  3. al rischio di caduta dall’alto
  4. al rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria
  5. al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria
  6. ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto
  7. ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere
  8. ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura
  9. al rischio di elettrocuzione
  10. al rischio rumore
  11. al rischio dall’uso di sostanze chimiche

Per ogni elemento dell’analisi relativo all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere e alle lavorazioni, il PSC contiene:

  • le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi

Interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento

Il coordinatore per la progettazione effettua l’analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori.

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l’esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.

Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

Stima dei costi della sicurezza

Ove è prevista la redazione del PSC nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

  1. degli apprestamenti previsti nel PSC
  2. delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti
  3. degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi
  4. dei mezzi e servizi di protezione collettiva
  5. delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza
  6. degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
  7. delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

Per le opere per le quali non è prevista la redazione del PSC, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezzari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento.

I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando previsto.

Alcuni immagini dell'organizzazione di cantiere di un PSC:

 

 

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS):
COS'E', COME SI REDIGE E QUALI SONO I CONTENUTI MINIMI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008

 

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è un documento che tutte le imprese esecutrici devono redigere prima di iniziare le attività operative in un cantiere temporaneo o mobile, come previsto dal dlgs 81/2008. È redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, in riferimento al singolo cantiere interessato, e tratta i seguenti argomenti:

Il POS è un documento obbligatorio, diversamente dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che in alcuni casi non è necessario redigere.

Contenuti minimi del POS:

Come stabilito dall’allegato XV del dlgs 81/2008, i contenuti minimi del POS sono i seguenti:

  1. i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
    1. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere
    2. la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari
    3. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, addetti antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato
    4. il nominativo del medico competente ove previsto
    5. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
    6. i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere
    7. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa
  2. le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice
  3. la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro
  4. l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere
  5. l’elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza
  6. l’esito del rapporto di valutazione del rumore
  7. l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere
  8. le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto
  9. l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
  10. la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (MODELLO SEMPLIFICATO)

Il Piano Operativo di Sicurezza con modello semplificato è stato introdotto dal Decreto Interministeriale 9 settembre 2014; si tratta di un modello standardizzato nato con lo scopo di semplificare gli adempimenti formali senza ridurre la tutela del lavoro.

La scelta di redigere il Piano Operativo di Sicurezza con modello semplificato o con metodologia classica è una facoltà del datore di lavoro dell’impresa esecutrice non condizionata né dal tipo di attività svolta dall’impresa né dalla tipologia di cantiere in cui è chiamata ad operare.

Il Modello semplificato di POS nasce con la finalità di essere il più possibile chiaro, facile da seguire e di aiuto nella corretta interpretazione di quanto previsto dal dlgs n. 81/2008 senza ridurre in nessun modo i contenuti sostanziali previsti in materia di valutazione del rischio e di misure preventive e protettive da adottare.

PiMUS: COS'E', CHI LO FIRMA E COME FARLO

Il PiMUS è un documento operativo, contenente una serie di indicazioni per gli addetti e i preposti all’utilizzo del ponteggio, affinché sia tutelata la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori.
Il PiMUS è obbligatorio per tutti i cantieri ogni qual volta si preveda l’uso di un ponteggio per l’esecuzione dei lavori.
Il PiMUS dunque deve essere preso a riferimento dal personale addetto al montaggio, all’uso e allo smontaggio dei ponteggi, al fine di garantire:

Chi può redigere il PiMus

Il Testo Unico per la Sicurezza (dlgs 81/2008) prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro di redigere il PiMUS.
In particolare, l’articolo 136 (Montaggio e smontaggio) prevede che nei lavori in quota, il datore di lavoro deve provvede a redigere a tramite una persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS).
Il PiMUS deve essere elaborato in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.
Il piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio.
Il PiMUS è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

Chi deve firmare il PiMUS

La norma non chiarisce quali siano i requisiti che deve possedere la persona che deve firmare il PiMUS, ma si limita a definirlo “persona competente”.

L’art. 136 del dlgs 81/2008 prevede che nei lavori in quota, il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.Non sono previsti particolari requisiti per chi firma il PiMUS.
Tuttavia, si ritiene che per persona competente si possa intendere:

Quando è obbligatorio il PiMus

Il PiMUS è obbligatorio per le seguenti tipologie di ponteggio:

II PiMUS non deve essere redatto per la realizzazione di opere provvisionali diverse dai ponteggi, quali:

Come fare un PiMUS

La norma fornisce indicazioni su come fare un PiMUS: i contenuti minimi sono dettagliatamente descritti nell’allegato XXII del dlgs 81/2008.
Il PiMUS deve contenere almeno le seguenti informazioni:

ponteggio 1
ponteggio 3

 

 

ELABORATO TECNICO DELLE COPERTURE: COS'E', CHI LO REDIGE E COME VA FATTO

L’elaborato tecnico della copertura è un allegato del fascicolo dell’opera previsto dall’art. 91, comma 1, lettera b) del testo unico sulla sicurezza (dlgs 81/2008).

cosa prevede la normativa

L’art. 91 stabilisce che durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione esegue le seguenti operazioni:

  1. redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’Allegato XV
  2. predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993 […]
  3. coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 189.

L’art. 92 prevede che l’elaborato tecnico della copertura sia adeguato dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute e che questi valuti le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere  verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.

Contenuti dell'elaborato

L’elaborato tecnico della copertura contiene le istruzioni per il progetto delle misure di prevenzione e protezione (ganci di sicurezza) da realizzare sulla copertura per consentire nei successivi interventi, impiantistici e di manutenzione, l’accesso in sicurezza in copertura.
L’elaborato deve contenere i seguenti documenti:

Elaborato tecnico della copertura e UNI 11560:2014

La norma UNI 11560:2014  sui sistemi di ancoraggio permanenti in copertura fornisce al progettista le linee guida per la configurazione in copertura dei sistemi di ancoraggio ed il loro utilizzo contro la caduta dall’alto mediante sistemi di arresto caduta.
Le indicazioni contenute nella norma devono essere utilizzate per la redazione dell’elaborato tecnico della copertura (il testo unico sulla sicurezza, infatti, indica le norme tecniche come criteri di riferimento per la progettazione dei luoghi di lavoro).
La UNI 11560:2014 definisce i requisiti prestazionali e geometrici dei sistemi di ancoraggio.
Il rispetto di tali requisiti può essere ottenuto attraverso: